Home - L`Artigiano Comasco

CATEGORIE E TERRITORIO

SETTORE COSTRUZIONI - IMPIANTI. AGGIORNAMENTO BONUS EDILIZI

L’attuale quadro normativo prevede il termine del Superbonus 110% al 31 dicembre 2023 per le unifamiliari, mentre per i condomini e gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari e unico proprietario, le spese sostenute nel 2024 potranno essere portate in detrazione al 70%, per poi diminuire al 65% nel 2025.

Al momento all’esame del Parlamento ci sono 3 importanti provvedimenti:

  • il disegno di legge di Bilancio per il 2024;
  • il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132 (Decreto Proroghe), in scadenza il 28 novembre;
  • il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi), in scadenza il 17 dicembre.

Le possibilità di proroga fanno riferimento adesso al Decreto Anticipi.

È all’esame del Senato un emendamento presentato da Forza Italia che prevede la proroga per il Superbonus 110% al 30 giugno 2024 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119 comma 9, lettera a), Decreto Rilancio, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio.

Proroga concessa alle seguenti condizioni:

  • alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni);
  • al completamento del 60% dell’intervento complessivo entro il 31 dicembre 2023.

Quindi la proroga è rivolta ai condomini che entro il 16 febbraio 2023 abbiano già adottato la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentato la CILAS (solo CILAS per gli edifici da 2 a 4 u.i. e unico proprietario) e che entro il 31 dicembre 2023 abbiano completato il 60% dei lavori complessivi.

Nessuna nuova proroga per le unifamiliari che al momento possono utilizzare fino al 31 dicembre 2023:

  • l Superbonus 90% per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8 -bis.1, non superiore a 15.000 euro;
  • il Superbonus 110% a condizione che al 30 settembre 2022 abbiano già completato il 30% dell’intervento complessivo.

Inoltre, tra le novità della nuova bozza della Legge di Bilancio 2024 è comparsa una modifica alla percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici dei pagamenti relativi agli interventi agevolati con Bonus Edilizi, quelli che obbligatoriamente sono da effettuare con bonifico parlante.

La ritenuta sul pagamento – ovvero l’importo trattenuto da banche e Poste Italiane, a vantaggio dello Stato – dovrebbe infatti passare dall’attuale 8% all’11%, a partire dal 1° aprile 2024.

Le Associazioni di categoria, tra cui Confartigianato, hanno manifestato di concerto il proprio disappunto rispetto a questa misura, ritenendola inammissibile, poichè andrebbe a togliere ulteriore liquidità alle imprese. Anzi, da tempo le rappresentanze della filiera chiedono venga eliminata la ritenuta d’acconto dell’8% che oggi viene effettuata sui bonifici per le ristrutturazioni edilizie e l’efficientamento energetico, perché, a causa di tale prelievo forzoso, le imprese devono anticipare di fatto l’intero loro margine di guadagno o anche più. Inoltre la disposizione contribuirà a favorire ulteriormente alcune aziende straniere non aventi un’organizzazione stabile e una soggettività giuridica in Italia che fruiscono delle agevolazioni e che non sottostanno alla ritenuta in questione.

Si precisa infine, riguardo all’utilizzo in compensazione del credito fiscale generato tramite interventi soggetti a Bonus Edilizi che con il Decreto Cessioni erano già stati chiariti alcuni aspetti del meccanismo mentre oggi, con la bozza della Legge di bilancio, vengono specificate ulteriormente le regole per effettuare la compensazione.

Le regole per la compensazione sono contenute nel comma 1 dell’art. 17 del d.lgs 241/1997. Il testo prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, anche con crediti fiscali di qualunque tipologia.

L’articolo 17 elenca crediti e i debiti relativi a:

  • imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto;
  • IVA;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • IRAP;
  • imposta sulle transazioni finanziarie;
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • tasse sulle concessioni governative;
  • tasse scolastiche.

L’Agenzia delle entrate, nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione fiscale, aveva già chiarito che “Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze” e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito che risultano dalla dichiarazione non solo per ridurre l’IRPEF ma anche “per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi”.

Con la modifica prevista nella bozza della legge di Bilancio si esplicitano le regole per la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS. Questa potrà essere effettuata dai datori di lavoro a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps potranno invece effettuare i versamenti contributivi utilizzando i crediti d’imposta secondo questa modalità di versamento a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL, invece, può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’istituto.

Saranno comunque dei provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate con gli enti interessati a definire l’entrata in vigore delle disposizioni e le relative modalità di attuazione.

In ogni caso proprio per evitare l’uso di crediti fiscali inesistenti la stessa bozza della legge di Bilancio contiene una stretta sulle modalità di presentazione dei modelli F24 in caso di compensazioni: dal 1° luglio 2024 per tutti i contribuenti sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per effettuare questi versamenti.

 


A cura di Federica Colombini